Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Art. 1 (costituzione)
Nelle Parrocchie di S.Stefano e.m. e Immacolata ai Passi in Pisa è costituito il Consi­glio Pastorale Parrocchiale se­condo il presente statuto.

Art. 2 (natura)
II Consiglio Pastorale Parrocchiale è l’organo ordinario attraverso il quale si esprime la responsabilità ecclesia­le di tutta la Comunità Parrocchiale, in armonia con le linee generali della pastorale diocesana.

Art. 3 (finalità)
II Consiglio Pastorale Parrocchiale promuove, coordina e verifica l’azio­ne pastorale della Comunità per la crescita dello spirito di comunione e lo sviluppo dell’impegno di testimo­nianza verso il mondo. In particolare si propone di:

  • sviluppare la coscienza ecclesiale e pastorale dei laici, dei religio­si, del clero;
  • elaborare un piano pastorale che armonizzi le diverse iniziative e attività in una visione organica;
  • coordinare attivamente le iniziati­ve esistenti e promuoverne di nuove, rispettando e stimolando i carismi dei singoli e dei gruppi.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, per meglio adempiere alle proprie fi­nalità, potrà articolarsi in “ambiti di lavoro” ai quali saranno assegnate una o più persone del consiglio. Alle riu­nioni degli “ambiti” potranno parte­cipare anche non appartenenti al con­siglio.

Art. 4 (membri)
II Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da membri di diritto, mem­bri di nomina e membri eletti. Sono membri di diritto:

  • il Parroco
  • il Vicario parrocchiale
  • un rappresentante delle Comunità Religiose operanti in Parrocchia

Sono membri di nomina:

  • persone scelte dal Parroco, al mo­mento della costituzione del Con­siglio Pastorale Parrocchiale o anche in seguito, in numero non superiore a 6/7.

Sono membri eletti:

  • 22 persone, di cui 16 della Parrocchia di S. Stefano e.m. e 6 della Parrocchia Immacolata ai Passi, elette nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 5 (durata)
II Consiglio Pastorale Parrocchiale ha la durata di 3 anni. I membri del Consiglio Pastorale Par­rocchiale possono essere eletti al mas­simo per due mandati consecutivi.

Art. 6 (organi)
Sono organi del Consiglio Pastorale Parrocchiale:

  1. il Presidente
  2. il Consiglio di Presidenza
  3. la Segreteria

Art. 7 (presidente)
II Presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il Parroco. Il Parroco convoca e presiede il Consiglio Pa­storale Parrocchiale e ne approva il lavoro.

Art. 8 (consiglio di presidenza)
II Consiglio di Presidenza è formato da:

  • il Parroco
  • il Vicario parrocchiale
  • il Vicepresidente
  • tre Segretari
  • tre componenti nominati dal Par­roco tra i suoi membri secondo le necessità

Ha il compito di assicurare il regola­re funzionamento del Consiglio Pasto­rale Parrocchiale. Prepara l’ordine del giorno delle sedute, tenendo conto del­le esigenze che emergono dal Consi­glio stesso e dalla Comunità. Se ritenuto utile, il Consiglio di Presi­denza può far partecipare alle proprie riunioni –di volta in volta– persone esperte o che comunque possono por­tare un contributo significativo per spe­cifiche iniziative.
Il Vicepresidente è eletto dal Consi­glio Pastorale Parrocchiale tra i mem­bri laici. Presiede l’Assemblea della Comunità Parrocchiale.

Art. 9 (segreteria)
La Segreteria è composta da tre Segretari eletti dal Consiglio Pastorale Par­rocchiale tra i membri laici. Ha il compi­to di preparare le convocazioni, sten­dere i verbali, conservare gli atti e i do­cumenti, curare – insieme agli altri organi del Consiglio – il collegamento con le varie espressioni della Comunità e con le strutture esterne, civili e religio­se. Il verbale delle sedute del Consi­glio viene portato a conoscenza della Comunità attraverso il Notiziario Par­rocchiale.

Art. 10 (sedute)
II Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce con una periodicità che varia secondo le esigenze di elaborazione e di attuazione del piano pastorale. Per la validità delle riunioni del Con­siglio Pastorale Parrocchiale è necessaria la presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti.

Art. 11 (modifiche)
II presente statuto può essere modifica­to o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Pasto­rale Parrocchiale e con il voto favore­vole della maggioranza (metà più uno).

Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale

ELEZIONI

Art. 1 – Tutte le persone battezzate e cresimate facenti parte delle Comu­nità Parrocchiali sono elettori. Sono eleggibili tutti gli elettori maggioren­ni.

Art. 2 – Il Consiglio di Presidenza indice le elezioni per la designazione dei membri elettivi del Consiglio al­meno due mesi prima della scadenza del triennio, fissandone i tempi secon­do le esigenze della Comunità Parroc­chiale.

Art. 3 – II Consiglio di Presidenza nomina una Commissione Elettorale di almeno tre persone che dovrà cura­re il regolare svolgimento delle elezio­ni.

Art. 4 – In caso di dimissione, al con­sigliere eletto che decade subentra il primo candidato non eletto della stes­sa fascia di età.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 5 – II Consiglio Pastorale Par­rocchiale viene convocato dal Presi­dente con preavviso di almeno 5 gior­ni, salvo casi di riconosciuta urgenza.

Art. 6 – In apertura di riunione viene data lettura del verbale della riunione precedente, per l’approvazione. Gli argomenti all’ordine del giorno pos­sono essere presentati anche da sin­goli relatori. Esaurita la presentazio­ne si apre la discussione.

Art. 7 – Al termine della discussione, ove necessario, si passa alla votazio­ne. La maggioranza richiesta è quella semplice. È facoltà del Presidente chiedere la votazione con maggioran­za qualificata su argomenti per i qua­li la ritenga necessaria. La votazione si fa per alzata di mano.

Regolamento elettorale del consiglio Pastorale Parrocchiale

Art. 1 – Nella prima fase delle elezioni ogni elettore viene invitato a indicare sulla scheda – distribuita al termine della Messa festiva – non più di 5 pos­sibili candidati.

Art. 2 – Le schede vengono raccolte la domenica stessa in urne poste nelle chiese. La raccolta delle schede con le indicazioni prosegue nel corso della settimana presso la casa parrocchiale e termina la domenica successiva nel­le chiese. La commissione elettorale stila un elenco in ordine alfabetico di tutti coloro che sono stati indicati. Tale elenco viene reso pubblico.

Art. 3 – Il Parroco interpella ogni pos­sibile candidato, al fine di raccoglie­re una chiara espressione di disponi­bilità a far parte della lista degli eleg­gibili.

Art. 4 – Viene predisposta la scheda per la seconda fase delle elezioni. I nomi dei candidati eleggibili vengo­no riportati, in ordine alfabetico, su tre liste, a seconda della fascia di età:

  1. 18-30 anni
  2. 31-55 anni
  3. oltre i 55 anni

La lista dei candidati eleggibili viene affissa nelle chiese la domenica im­mediatamente precedente il secondo turno delle elezioni.

Art. 5 – Nella seconda fase delle ele­zioni – che si svolge in una delle do­meniche successive con i seggi posti nelle chiese – ogni elettore può vota­re fino a 3 nomi per ognuna delle 3 fasce di età.

Art. 6 – Entrano a far parte del Con­siglio Pastorale Parrocchiale:
Per la Parrocchia di S. Stefano e.m.:

  • i primi 4 della fascia 18-30 anni
  • i primi 6 della fascia 31-55 anni
  • i primi 6 della fascia oltre i 55 anni

Per la Parrocchia Immacolata ai Passi

  • i primi 2 della fascia 18-30 anni
  • i primi 2 della fascia 31-55 anni
  • i primi 2 della fascia oltre i 55 anni