Art. 1 (costituzione)
Nelle Parrocchie di S.Stefano e.m. e Immacolata ai Passi in Pisa è costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale secondo il presente statuto.
Art. 2 (natura)
II Consiglio Pastorale Parrocchiale è l’organo ordinario attraverso il quale si esprime la responsabilità ecclesiale di tutta la Comunità Parrocchiale, in armonia con le linee generali della pastorale diocesana.
Art. 3 (finalità)
II Consiglio Pastorale Parrocchiale promuove, coordina e verifica l’azione pastorale della Comunità per la crescita dello spirito di comunione e lo sviluppo dell’impegno di testimonianza verso il mondo. In particolare si propone di:
- sviluppare la coscienza ecclesiale e pastorale dei laici, dei religiosi, del clero;
- elaborare un piano pastorale che armonizzi le diverse iniziative e attività in una visione organica;
- coordinare attivamente le iniziative esistenti e promuoverne di nuove, rispettando e stimolando i carismi dei singoli e dei gruppi.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, per meglio adempiere alle proprie finalità, potrà articolarsi in “ambiti di lavoro” ai quali saranno assegnate una o più persone del consiglio. Alle riunioni degli “ambiti” potranno partecipare anche non appartenenti al consiglio.
Art. 4 (membri)
II Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da membri di diritto, membri di nomina e membri eletti. Sono membri di diritto:
- il Parroco
- il Vicario parrocchiale
- un rappresentante delle Comunità Religiose operanti in Parrocchia
Sono membri di nomina:
- persone scelte dal Parroco, al momento della costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale o anche in seguito, in numero non superiore a 6/7.
Sono membri eletti:
- 22 persone, di cui 16 della Parrocchia di S. Stefano e.m. e 6 della Parrocchia Immacolata ai Passi, elette nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 5 (durata)
II Consiglio Pastorale Parrocchiale ha la durata di 3 anni. I membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale possono essere eletti al massimo per due mandati consecutivi.
Art. 6 (organi)
Sono organi del Consiglio Pastorale Parrocchiale:
- il Presidente
- il Consiglio di Presidenza
- la Segreteria
Art. 7 (presidente)
II Presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il Parroco. Il Parroco convoca e presiede il Consiglio Pastorale Parrocchiale e ne approva il lavoro.
Art. 8 (consiglio di presidenza)
II Consiglio di Presidenza è formato da:
- il Parroco
- il Vicario parrocchiale
- il Vicepresidente
- tre Segretari
- tre componenti nominati dal Parroco tra i suoi membri secondo le necessità
Ha il compito di assicurare il regolare funzionamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Prepara l’ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle esigenze che emergono dal Consiglio stesso e dalla Comunità. Se ritenuto utile, il Consiglio di Presidenza può far partecipare alle proprie riunioni –di volta in volta– persone esperte o che comunque possono portare un contributo significativo per specifiche iniziative.
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale tra i membri laici. Presiede l’Assemblea della Comunità Parrocchiale.
Art. 9 (segreteria)
La Segreteria è composta da tre Segretari eletti dal Consiglio Pastorale Parrocchiale tra i membri laici. Ha il compito di preparare le convocazioni, stendere i verbali, conservare gli atti e i documenti, curare – insieme agli altri organi del Consiglio – il collegamento con le varie espressioni della Comunità e con le strutture esterne, civili e religiose. Il verbale delle sedute del Consiglio viene portato a conoscenza della Comunità attraverso il Notiziario Parrocchiale.
Art. 10 (sedute)
II Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce con una periodicità che varia secondo le esigenze di elaborazione e di attuazione del piano pastorale. Per la validità delle riunioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale è necessaria la presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti.
Art. 11 (modifiche)
II presente statuto può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno).
Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale
ELEZIONI
Art. 1 – Tutte le persone battezzate e cresimate facenti parte delle Comunità Parrocchiali sono elettori. Sono eleggibili tutti gli elettori maggiorenni.
Art. 2 – Il Consiglio di Presidenza indice le elezioni per la designazione dei membri elettivi del Consiglio almeno due mesi prima della scadenza del triennio, fissandone i tempi secondo le esigenze della Comunità Parrocchiale.
Art. 3 – II Consiglio di Presidenza nomina una Commissione Elettorale di almeno tre persone che dovrà curare il regolare svolgimento delle elezioni.
Art. 4 – In caso di dimissione, al consigliere eletto che decade subentra il primo candidato non eletto della stessa fascia di età.
RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Art. 5 – II Consiglio Pastorale Parrocchiale viene convocato dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di riconosciuta urgenza.
Art. 6 – In apertura di riunione viene data lettura del verbale della riunione precedente, per l’approvazione. Gli argomenti all’ordine del giorno possono essere presentati anche da singoli relatori. Esaurita la presentazione si apre la discussione.
Art. 7 – Al termine della discussione, ove necessario, si passa alla votazione. La maggioranza richiesta è quella semplice. È facoltà del Presidente chiedere la votazione con maggioranza qualificata su argomenti per i quali la ritenga necessaria. La votazione si fa per alzata di mano.
Regolamento elettorale del consiglio Pastorale Parrocchiale
Art. 1 – Nella prima fase delle elezioni ogni elettore viene invitato a indicare sulla scheda – distribuita al termine della Messa festiva – non più di 5 possibili candidati.
Art. 2 – Le schede vengono raccolte la domenica stessa in urne poste nelle chiese. La raccolta delle schede con le indicazioni prosegue nel corso della settimana presso la casa parrocchiale e termina la domenica successiva nelle chiese. La commissione elettorale stila un elenco in ordine alfabetico di tutti coloro che sono stati indicati. Tale elenco viene reso pubblico.
Art. 3 – Il Parroco interpella ogni possibile candidato, al fine di raccogliere una chiara espressione di disponibilità a far parte della lista degli eleggibili.
Art. 4 – Viene predisposta la scheda per la seconda fase delle elezioni. I nomi dei candidati eleggibili vengono riportati, in ordine alfabetico, su tre liste, a seconda della fascia di età:
- 18-30 anni
- 31-55 anni
- oltre i 55 anni
La lista dei candidati eleggibili viene affissa nelle chiese la domenica immediatamente precedente il secondo turno delle elezioni.
Art. 5 – Nella seconda fase delle elezioni – che si svolge in una delle domeniche successive con i seggi posti nelle chiese – ogni elettore può votare fino a 3 nomi per ognuna delle 3 fasce di età.
Art. 6 – Entrano a far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale:
Per la Parrocchia di S. Stefano e.m.:
- i primi 4 della fascia 18-30 anni
- i primi 6 della fascia 31-55 anni
- i primi 6 della fascia oltre i 55 anni
Per la Parrocchia Immacolata ai Passi
- i primi 2 della fascia 18-30 anni
- i primi 2 della fascia 31-55 anni
- i primi 2 della fascia oltre i 55 anni